Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo III
Art. 224
Lesione personale grave o gravissima.
In vigore dal 21 mag 1941
Se la lesione personale, commessa dal militare a danno di altro militare, è grave, si applica la reclusione da due a sette anni. Se la lesione personale è gravissima, si applica la reclusione da cinque a dodici anni.
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