Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo QUARTOCapo III

Art. 223

Lesione personale.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che cagiona ad altro militare una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da due mesi a due anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni, e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585 del codice penale, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-223

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