Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo I
Art. 218
Peculato militare mediante profitto dell'errore altrui.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, nell'esercizio di esse, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sè o per un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare o all'amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da due mesi a tre anni.
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