Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo QUARTOCapo I

Art. 218

Peculato militare mediante profitto dell'errore altrui.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, nell'esercizio di esse, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sè o per un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare o all'amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da due mesi a tre anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-218

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