Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo I
Art. 217
Peculato e malversazione del portalettere.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare incaricato del servizio di portalettere, che commette l'appropriazione o la distrazione preveduta dai due articoli precedenti, o che, comunque, si appropria, o distrae a profitto proprio o di altri, con danno dell'amministrazione militare o di militari, valori o cose di cui ha il possesso per ragione del suo servizio, è punito con le pene in detti articoli stabilite, diminuite da un terzo alla metà.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-217