Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo VII
Art. 212
Istigazione a commettere reati militari.
In vigore dal 4 apr 1956
Salvo che la legge disponga altrimenti, il militare, che istiga uno o più militari in servizio alle armi a commettere un reato militare, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il reato non è commesso, con la reclusione militare fino a cinque anni. Tuttavia, la pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al qual si riferisce l'istigazione.
La stessa pena si applica se l'istigato è un militare in congedo illimitato, e l'istigazione si riferisce ad uno dei reati per i quali, secondo l' di questo Codice, ai militari in congedo illimitato è applicabile la legge penale militare.
Se il colpevole è superiore dell'istigato, la condanna importa la rimozione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-212