Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo VI›Sez. IV
Art. 210
Facoltà di non rinviare a giudizio o di non pronunciare condanna.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi preveduti dall', quando ricorrono circostanze di particolare valore morale, il giudice può astenersi dal rinviare a giudizio, e, qualora si proceda al giudizio, può, nella stessa sentenza, astenersi dal pronunciare condanna.
Nei casi medesimi, il giudice, qualora non ritenga di astenersi dal rinviare a giudizio o dal pronunciare condanna, può diminuire la pena da un terzo a due terzi.
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