Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo VI›Sez. IV
Art. 206
Circostanze aggravanti e circostanza attenuante.
In vigore dal 21 mag 1941
Le pene stabilite dalle disposizioni delle sezioni precedenti sono aumentate da un terzo alla metà:
1° se la sfida è portata o il duello avviene per causa di servizio;
2° se il duello avviene, senza che la vertenza sia stata deferita al giuri d'onore e da questo decisa, ovvero dopo che il giuri d'onore ha deciso che non v'era ragione a contesa o che la vertenza doveva essere amichevolmente composta.
Le pene stabilite dalle disposizioni delle sezioni precedenti sono diminuite fino a un sesto, se il colpevole è stato indotto alla sfida o al duello da grave insulto o da grave onta.
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