Art. 206 · Circostanze aggravanti e circostanza attenuante.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo TERZOCapo VISez. IV

Art. 206

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Circostanze aggravanti e circostanza attenuante.

In vigore dal 21 mag 1941
Le pene stabilite dalle disposizioni delle sezioni precedenti sono aumentate da un terzo alla metà: 1° se la sfida è portata o il duello avviene per causa di servizio; 2° se il duello avviene, senza che la vertenza sia stata deferita al giuri d'onore e da questo decisa, ovvero dopo che il giuri d'onore ha deciso che non v'era ragione a contesa o che la vertenza doveva essere amichevolmente composta. Le pene stabilite dalle disposizioni delle sezioni precedenti sono diminuite fino a un sesto, se il colpevole è stato indotto alla sfida o al duello da grave insulto o da grave onta.
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