Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo VI›Sez. IV
Art. 205
Casi di non punibilità.
In vigore dal 21 mag 1941
Non sono punibili i padrini o secondi, le persone che hanno agevolato il duello e il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti.
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