Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo TERZOCapo VISez. IV

Art. 205

Casi di non punibilità.

In vigore dal 21 mag 1941
Non sono punibili i padrini o secondi, le persone che hanno agevolato il duello e il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-205

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