Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo TERZOCapo VISez. IV

Art. 209

Casi di applicazione delle pene stabilite per la insubordinazione, l'abuso di autorità, l'omicidio e la lesione personale.

In vigore dal 21 mag 1941
Se ricorre alcuna delle circostanze prevedute dal primo comma dell' del codice penale, in luogo delle disposizioni degli articoli precedenti, si applicano: 1° quelle contenute nei capi terzo e quarto di questo titolo, nel caso di duello fra militari di grado diverso; 2° quelle relative ai reati contro la vita e l'incolumità individuale, preveduti da questo codice e dal codice penale, nel caso di scontro fra militari di pari grado. La frode o la violazione delle condizioni stabilite quanto alla scelta delle armi o allo scontro, è a carico non solo di chi ne è l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante lo scontro. Le disposizioni del primo comma di questo articolo si applicano anche a chi ha provocato il duello con l'intento di carpire denaro o altra utilità; ferma, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 629 del codice penale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-209

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