Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo VI›Sez. IV
Art. 209
Casi di applicazione delle pene stabilite per la insubordinazione, l'abuso di autorità, l'omicidio e la lesione personale.
In vigore dal 21 mag 1941
Se ricorre alcuna delle circostanze prevedute dal primo comma dell' del codice penale, in luogo delle disposizioni degli articoli precedenti, si applicano:
1° quelle contenute nei capi terzo e quarto di questo titolo, nel caso di duello fra militari di grado diverso;
2° quelle relative ai reati contro la vita e l'incolumità individuale, preveduti da questo codice e dal codice penale, nel caso di scontro fra militari di pari grado.
La frode o la violazione delle condizioni stabilite quanto alla scelta delle armi o allo scontro, è a carico non solo di chi ne è l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante lo scontro.
Le disposizioni del primo comma di questo articolo si applicano anche a chi ha provocato il duello con l'intento di carpire denaro o altra utilità; ferma, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 629 del codice penale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-209