Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo VII
Art. 214
Militari in congedo.
In vigore dal 4 apr 1956
Le disposizioni dell' si applicano anche se il fatto è commesso da un militare in congedo illimitato, semprechè l'istigazione si riferisca a reati esclusivamente militari ovvero a reati per i quali è prevista, a norma dell' del Codice penale militare di pace, l'applicabilità della legge penale militare ai militari in congedo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-214