Art. 214 · Militari in congedo.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo TERZOCapo VII

Art. 214

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Militari in congedo.

In vigore dal 4 apr 1956
Le disposizioni dell' si applicano anche se il fatto è commesso da un militare in congedo illimitato, semprechè l'istigazione si riferisca a reati esclusivamente militari ovvero a reati per i quali è prevista, a norma dell' del Codice penale militare di pace, l'applicabilità della legge penale militare ai militari in congedo.

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