Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo QUARTOCapo I

Art. 215

Peculato militare.

In vigore dal 30 dic 2022
Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all'amministrazione militare, se l'appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da due a dieci anni. Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 13 dicembre 1991, n. 448 (in G.U. 1a s.s. 18/12/1991, n. 50) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole: "ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri"".
  • La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 18 luglio 2008, n. 286 (in G.U. 1a s.s. 23/7/2008, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace nella parte in cui si riferisce anche al militare che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-215

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