Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo I
Art. 219
Pena accessoria.
In vigore dal 21 mag 1941
La condanna per alcuno dei reati indicati negli articoli precedenti, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-219