Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo QUARTOCapo II

Art. 220

Falso in fogli di licenza, di via e simili.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che forma, in tutto o in parte, un falso foglio di licenza o di via o un permesso o una autorizzazione di libera uscita o d'ingresso o di libera circolazione in uno stabilimento militare, o un documento di entrata in un luogo di cura militare o di uscita da questo, ovvero altera alcuno di detti fogli, autorizzazioni o documenti veri, è punito con la reclusione militare fino a un anno. La stessa pena si applica al militare, che fa uso di alcuno dei fogli, autorizzazioni o documenti indicati nel comma precedente, da altri falsificato o alterato, ovvero regolarmente rilasciato ad altro militare e non alterato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-220

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