Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo III
Art. 225
Circostanza aggravante e circostanza attenuante.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena è aumentata da un terzo alla meta, se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell'articolo 576 del codice penale; ed è aumentata fino a un terzo, se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell'articolo 577 di detto codice, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.
Se alcuno dei fatti preveduti dai tre articoli precedenti è commesso a causa d'onore, nelle circostanze indicate nell'articolo 587 del codice penale, si applicano le disposizioni di detto codice, sostituita la pena della reclusione militare alla pena della reclusione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-225