Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo III
Art. 228
Ritorsione. Provocazione.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi preveduti dall', se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-228