Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo III
Art. 228
229 / 738Ritorsione. Provocazione.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi preveduti dall', se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
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