Art. 226
Ingiuria.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-226
Ingiuria.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-226
La disposizione punisce il militare che offende l'onore o il decoro di un altro militare presente, salvo che il fatto costituisca un reato più grave. La stessa sanzione si applica se l'offesa è commessa a distanza tramite comunicazioni telegrafiche, telefoniche, oppure mediante scritti o disegni rivolti alla persona offesa. Se l'ingiuria consiste nell'attribuire alla persona un fatto determinato e specifico, la pena prevista è aumentata.
La norma intende tutelare l'onore e il decoro dei militari nei confronti di offese arrecate da altri militari.
Si applica ai militari che commettono offese all'onore o al decoro nei confronti di altri militari.
Un militare insulta direttamente un collega presente in caserma offendendone il decoro personale. In un altro caso, un militare invia per iscritto offese a un commilitone attribuendogli specificamente un episodio determinato. Entrambe le condotte ricadono nelle previsioni e nelle sanzioni di questa norma.
È prevista la reclusione militare fino a quattro mesi per l'ingiuria semplice (commessa in presenza o a mezzo telefono, telegrafo, scritti o disegni), e la reclusione militare fino a sei mesi se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.