Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo QUARTOCapo IV

Art. 231

Circostanze aggravanti.

In vigore dal 21 mag 1941
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nel caso preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, e da due a sette anni nel caso preveduto dal secondo comma dell'articolo stesso: 1° se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; 2° se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso; 3° se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona; 4° se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata. Se concorrono due o più delle circostanze indicate nel comma precedente, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell' del codice penale o nell' di questo codice, si applica la reclusione da due a otto anni, nel caso preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, e la reclusione da tre a dieci anni, nel caso preveduto dal secondo comma dell'articolo stesso. La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-231

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