Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo IV
Art. 236
Appropriazione di cose smarrite o avute per errore o caso fortuito.
In vigore dal 21 mag 1941
È punito con la reclusione militare fino a sei mesi:
1° il militare, che, avendo trovato, in luogo militare, denaro o cose da altri smarrite, se li appropria o non li consegna al superiore entro ventiquattro ore;
2° il militare, che si appropria cose appartenenti ad altri militari o all'amministrazione militare, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.
Se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione militare fino a due anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-236