Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo QUARTOCapo IV

Art. 236

Appropriazione di cose smarrite o avute per errore o caso fortuito.

In vigore dal 21 mag 1941
È punito con la reclusione militare fino a sei mesi: 1° il militare, che, avendo trovato, in luogo militare, denaro o cose da altri smarrite, se li appropria o non li consegna al superiore entro ventiquattro ore; 2° il militare, che si appropria cose appartenenti ad altri militari o all'amministrazione militare, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito. Se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione militare fino a due anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-236

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