Art. 237
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-237
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La norma punisce il militare che acquista, riceve, nasconde o fa acquistare, ricevere o nascondere denaro o beni provenienti da un reato militare per trarne profitto per sé o per altri. La pena base è la reclusione militare fino a due anni, ma sale fino a sei anni se il reato da cui provengono i beni prevede una pena massima superiore a cinque anni o più grave. La punibilità sussiste anche se chi ha commesso il reato originario non è imputabile o punibile. Infine, la condanna comporta la rimozione, a meno che non comporti già la degradazione.
La norma mira a punire il militare che trae vantaggio o agevola la circolazione di beni e denaro derivanti da illeciti militari, senza aver concorso nel reato principale.
La norma si applica ai militari che non hanno concorso nel reato da cui provengono il denaro o le cose.
Un militare accetta di custodire e nascondere nella propria stanza del denaro che sa essere stato sottratto da un commilitone tramite un reato militare, con l'intento di ottenerne una parte. Tale condotta integra il reato di ricettazione militare.
Reclusione militare fino a due anni nella forma base; reclusione fino a sei anni se il reato presupposto prevede una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni o più grave. La condanna comporta la rimozione, salvo che ne derivi la degradazione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.