Art. 237 · Ricettazione.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo QUARTOCapo IV

Art. 237

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Ricettazione.

In vigore dal 21 mag 1941
Fuori dei casi di concorso nel reato, il militare, che, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato militare, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione militare fino a due anni. Se il denaro o le cose provengono da un reato militare, che importa una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni o una pena più grave, si applica la reclusione fino a sei anni. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile. La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.
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