Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUINTO›Capo II
Art. 242
Mutilazione o infermità procurata o simulazione d'infermità.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, a fine di sottrarsi agli obblighi della mobilitazione civile, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, ovvero simula infermità o imperfezioni, è punito a norma delle disposizioni degli , primo e terzo comma, e 159, relative al militare che commette i fatti predetti a fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare. Tuttavia, la pena è diminuita.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-242