Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUINTO›Capo II
Art. 245
Minaccia o ingiuria a superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare.
In vigore dal 21 mag 1941
(Minaccia o ingiuria a superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare).
Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell', minaccia un ingiusto danno a un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero a chi rappresenta l'Autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, ovvero ne offende, in sua presenza, l'onore o il decoro, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
La stessa pena si applica, se l'ingiuria è commessa mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
Se il fatto è commesso per cause estranee al servizio, la pena è della reclusione militare fino a due anni.
Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o del rappresentante dell'Autorità militare, la pena è diminuita da un terzo alla metà.
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