Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo QUINTOCapo II

Art. 245

Minaccia o ingiuria a superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare.

In vigore dal 21 mag 1941
(Minaccia o ingiuria a superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare). Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell', minaccia un ingiusto danno a un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero a chi rappresenta l'Autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, ovvero ne offende, in sua presenza, l'onore o il decoro, è punito con la reclusione militare fino a tre anni. La stessa pena si applica, se l'ingiuria è commessa mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. Se il fatto è commesso per cause estranee al servizio, la pena è della reclusione militare fino a due anni. Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o del rappresentante dell'Autorità militare, la pena è diminuita da un terzo alla metà.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-245

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo