Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo QUINTOCapo II

Art. 246

Rifiuto di obbedienza a superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o a militari preposti alla sorveglianza disciplinare.

In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell', rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine, inerente al servizio o alla disciplina, di un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento, ovvero di chi rappresenta l'Autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, è punito con la reclusione militare fino a otto mesi. Se il fatto è commesso durante il servizio, o in presenza di più persone appartenenti allo stabilimento stesso, la pena è aumentata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-246

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