Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUINTO›Capo II
Art. 246
Rifiuto di obbedienza a superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o a militari preposti alla sorveglianza disciplinare.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell', rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine, inerente al servizio o alla disciplina, di un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento, ovvero di chi rappresenta l'Autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, è punito con la reclusione militare fino a otto mesi.
Se il fatto è commesso durante il servizio, o in presenza di più persone appartenenti allo stabilimento stesso, la pena è aumentata.
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