Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUINTO›Capo II
Art. 247
Violenza usata da superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o da militari preposti alla sorveglianza disciplinare.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell', usa violenza contro un inferiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, è punito con la reclusione militare da sei mesi a un anno.
Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto dell'inferiore, la pena è diminuita dalla metà ai due terzi.
Le stesse disposizioni si applicano, se il fatto è commesso da chi rappresenta l'Autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, contro un appartenente allo stabilimento medesimo.
Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale, si applicano le corrispondenti pene del codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.
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