Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo QUINTOCapo II

Art. 251

Violazione di disposizioni dell'Autorità statale preposta alle fabbricazioni di guerra.

In vigore dal 21 mag 1941
Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, è punito con la reclusione militare da tre mesi a cinque anni il dirigente o preposto a un ente o stabilimento privato mobilitato o che abbia ricevuto dall'Autorità statale preposta alle fabbricazioni di guerra il preavviso della dichiarazione di ausiliarietà, il quale: 1° ritarda od omette di comunicare notizie o dati richiesti dalla predetta Autorità, relativi all'attività dello stabilimento, ovvero li fornisce in modo infedele o incompleto; 2° presenta all'Autorità suindicata domanda di assegnazione di materie prime o di prodotti industriali per quantità superiore a quella necessaria e sufficiente; 3° aliena le materie prime o i prodotti industriali assegnatigli dalla detta Autorità, ovvero li utilizza per scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi; 4° omette o trascura la manutenzione degli impianti dello stabilimento, cagionando la riduzione della sua rapacità produttiva; 5° procede, senza autorizzazione dell'Autorità suindicata, a trasformazioni o trasferimenti di stabilimenti o reparti, oppure ad alienazione di tutti o parte degli stessi, o di macchinari.
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