Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUINTO›Capo III
Art. 253
Pilota che abbandona la nave.
In vigore dal 21 mag 1941
Il pilota, che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, da lui condotti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso in caso di pericolo, si applica la reclusione da tre a dieci anni.
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