Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo QUINTOCapo III

Art. 253

Pilota che abbandona la nave.

In vigore dal 21 mag 1941
Il pilota, che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, da lui condotti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso in caso di pericolo, si applica la reclusione da tre a dieci anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-253

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