Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUINTO›Capo III
Art. 258
Circostanze attenuanti.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando, nei fatti preveduti dal primo e dal secondo comma dell' e dal primo comma dell', ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, alla pena di morte è sostituita la reclusione non inferiore a sette anni, e le altre pene sono diminuite dalla metà a due terzi.
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