Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUINTO›Capo III
Art. 257
Reati di comandanti di navi mercantili o aeromobili civili.
In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile civile in convoglio sotto scorta o direzione militare, che cagiona la perdita della nave o dell'aeromobile, è punito con la morte mediante fucilazione nella schiena.
Se il comandante si separa dal convoglio, si applica la reclusione fino a tre anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a dieci anni nel caso preveduto dal primo comma, e della reclusione fino a un anno nel caso preveduto dal secondo comma.
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