Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo QUINTOCapo III

Art. 257

Reati di comandanti di navi mercantili o aeromobili civili.

In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile civile in convoglio sotto scorta o direzione militare, che cagiona la perdita della nave o dell'aeromobile, è punito con la morte mediante fucilazione nella schiena. Se il comandante si separa dal convoglio, si applica la reclusione fino a tre anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a dieci anni nel caso preveduto dal primo comma, e della reclusione fino a un anno nel caso preveduto dal secondo comma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-257

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