Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUINTO›Capo III
Art. 254
Pilota che rifiuta, omette o ritarda di prestare servizio.
In vigore dal 21 mag 1941
Il pilota, che, incaricato di condurre una nave militare o un convoglio sotto scorta o direzione militare, rifiuta, omette o ritarda di assumere, o comunque di prestare il servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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