Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo QUINTOCapo III

Art. 254

Pilota che rifiuta, omette o ritarda di prestare servizio.

In vigore dal 21 mag 1941
Il pilota, che, incaricato di condurre una nave militare o un convoglio sotto scorta o direzione militare, rifiuta, omette o ritarda di assumere, o comunque di prestare il servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-254

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