Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUINTO›Capo III
Art. 256
Perdita, investimento, avaria o abbandono di un aeromobile.
In vigore dal 21 mag 1941
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche a colui, che è chiamato a esercitare, relativamente a un aeromobile militare, funzioni analoghe a quelle del pilota marittimo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-256