Art. 256 · Perdita, investimento, avaria o abbandono di un aeromobile.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo QUINTOCapo III

Art. 256

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Perdita, investimento, avaria o abbandono di un aeromobile.

In vigore dal 21 mag 1941
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche a colui, che è chiamato a esercitare, relativamente a un aeromobile militare, funzioni analoghe a quelle del pilota marittimo.
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