Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo QUINTOCapo III

Art. 259

Rifiuto di assistenza a nave o aeromobile militare.

In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile civile, cittadino dello Stato, che rifiuta od omette di prestare a una nave militare o ad un aeromobile militare l'assistenza chiestagli in circostanze di pericolo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-259

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