Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUINTO›Capo III
Art. 259
260 / 738Rifiuto di assistenza a nave o aeromobile militare.
In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile civile, cittadino dello Stato, che rifiuta od omette di prestare a una nave militare o ad un aeromobile militare l'assistenza chiestagli in circostanze di pericolo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-259