Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo SECONDOCapo I

Art. 263

Giurisdizione militare in relazione alle persone e ai reati militari.

In vigore dal 19 nov 1992
Appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali è applicabile la legge penale militare.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 22 febbraio - 3 marzo 1989, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1989, n. 10), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui sottrae al tribunale per i minorenni la cognizione dei reati militari commessi dai minori degli anni diciotto appartenenti alle forze armate.
  • La Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre - 10 novembre 1992, n. 429 (in G.U. 1a s.s. 18/11/1992, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 263 del codice penale militare di pace, nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare le persone alle quali e' applicabile la legge penale militare, anziche' i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato."

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-263

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