Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo SECONDOCapo II

Art. 267

Giurisdizione militare italiana in territorio estero.

In vigore dal 21 mag 1941
Presso i corpi di spedizione all'estero, l'esercizio della giurisdizione militare italiana è regolato dagli accordi stipulati con lo Stato, che concede il transito o il soggiorno al corpo di spedizione; e, in mancanza di accordi, dagli usi internazionali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-267

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