Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 267
Giurisdizione militare italiana in territorio estero.
In vigore dal 21 mag 1941
Presso i corpi di spedizione all'estero, l'esercizio della giurisdizione militare italiana è regolato dagli accordi stipulati con lo Stato, che concede il transito o il soggiorno al corpo di spedizione; e, in mancanza di accordi, dagli usi internazionali.
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