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Art. 269
Officialità dell'azione penale.
In vigore dal 21 mag 1941
Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, l'azione penale è pubblica, e, quando non sia necessaria la richiesta o la querela, è iniziata d'ufficio in seguito a rapporto, a referto, a denuncia o ad altra notizia del reato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-269