Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo SECONDOCapo II

Art. 265

Proscioglimento di alcuno degli imputati.

In vigore dal 21 mag 1941
Durante l'istruzione, quando si procede congiuntamente contro persone soggette alla giurisdizione militare e persone originariamente soggette alla giurisdizione ordinaria, il giudice militare, se proscioglie dall'imputazione le prime, rinvia le altre all'Autorità giudiziaria ordinaria per l'ulteriore corso del procedimento, qualora non ritenga di proscioglierle. Se il proscioglimento avviene in esito al giudizio, non v'è luogo a rimessione; e l'Autorità giudiziaria militare giudica anche le persone che sarebbero state originariamente soggette alla giurisdizione ordinaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-265

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo