Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 265
Proscioglimento di alcuno degli imputati.
In vigore dal 21 mag 1941
Durante l'istruzione, quando si procede congiuntamente contro persone soggette alla giurisdizione militare e persone originariamente soggette alla giurisdizione ordinaria, il giudice militare, se proscioglie dall'imputazione le prime, rinvia le altre all'Autorità giudiziaria ordinaria per l'ulteriore corso del procedimento, qualora non ritenga di proscioglierle.
Se il proscioglimento avviene in esito al giudizio, non v'è luogo a rimessione; e l'Autorità giudiziaria militare giudica anche le persone che sarebbero state originariamente soggette alla giurisdizione ordinaria.
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