Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SESTO

Art. 260

Richiesta di procedimento.

In vigore dal 1 gen 2010
I reati preveduti dagli 112, 115, 116, secondo comma, 117, terzo comma, e 167, terzo comma sono puniti a richiesta del Ministro da cui dipende il militare colpevole; o, se più sono i colpevoli e appartengono a forze armate diverse, a richiesta del Ministro da cui dipende il più elevato in grado, o, a parità di grado, il più anziano. I reati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e quello preveduto dal numero 2° dell' sono puniti a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole, o, se più sono i colpevoli e appartengono a corpi diversi o a forze armate diverse, dal comandante del corpo dal quale dipende il militare più elevato in grado, o, a parità di grado, il superiore in comando o il più anziano. Agli effetti della legge penale militare, per i militari non appartenenti al Regio esercito, al comandante del corpo è sostituito il comandante corrispondente delle altre forze armate dello Stato. Nei casi preveduti dal secondo e dal terzo comma, la richiesta non può essere più proposta, decorso un mese dal giorno in cui l'Autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato. Nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma: 1° se il colpevole non è militare, alla richiesta del Ministro indicato nel primo comma è sostituita la richiesta del Ministro della forza armata alla quale appartiene il comando dell'unità, presso cui è costituito il tribunale militare competente; e alla richiesta del comandante del corpo è sostituita la richiesta del comandante dell'unità, presso cui è costituito il tribunale militare competente; 2° se più sono i colpevoli e alcuno di essi non è militare, la richiesta di procedimento a carico del militare colpevole si estende alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che sono concorse nel reato.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 4 -13 dicembre 1991, n. 449 (in G.U. 1a s.s. 18/12/1991, n. 50) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che i reati ivi previsti siano puniti a richiesta del comandante di altro ente superiore, allorche' il comandnate del corpo di appartenenza del militare colpevole sia la persona offesa dalla condotta contestata."

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-260

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