Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo VI
Art. 171
Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla entità del danno.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi preveduti dagli :
1° si applica la reclusione non inferiore a cinque anni, se dal fatto è derivato un danno di rilevante entità;
2° la pena è diminuita, se, per la particolare tenuità del danno, il fatto risulta di lieve entità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-171