Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo VI

Art. 169

Distruzione o deterioramento di cose mobili militari.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, i fuori dei casi preveduti dagli , distrugge, disperde, deteriora, o rende inservibili, in tutto o in parte, oggetti, armi, munizioni o qualunque altra cosa mobile appartenente all'amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni. Se il fatto è commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, la reclusione militare è da due a cinque anni; e può estendersi fino a quindici anni, se dal fatto è derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, o se l'una o l'altro non sia più atto al servizio cui era destinato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-169

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