Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo VI

Art. 172

Uccisione o deterioramento di un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, senza necessità, uccide, o rende inservibile, o comunque danneggia un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni.
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