Art. 175
Ammutinamento.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-175
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La norma punisce i militari che, in gruppo di almeno quattro persone, si rifiutano di obbedire, omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine impartito da un superiore. È altresì punito il gruppo di militari che persiste nel presentare domande, esposti o reclami, sia a voce che per iscritto. Le pene sono più severe per chi promuove, organizza o dirige l'ammutinamento e subiscono aumenti se il fatto è particolarmente grave o commesso in situazioni di pericolo su navi o aeromobili. La condanna comporta sempre la rimozione, mentre chi cede alla prima intimazione beneficia di una consistente riduzione della pena.
La norma mira a tutelare la disciplina, l'ordine e il principio di gerarchia all'interno delle forze militari, reprimendo condotte collettive di disobbedienza o insistenza indebita.
Si applica ai militari che agiscono riuniti in numero di quattro o più.
Un gruppo di quattro soldati decide congiuntamente di non eseguire l'ordine di servizio impartito dal proprio comandante di plotone. Se persistono nel rifiuto, i militari incorrono nel reato di ammutinamento, rischiando la pena della reclusione militare e la sanzione accessoria della rimozione.
I militari partecipanti sono puniti con la reclusione militare da sei mesi a tre anni, mentre per promotori, organizzatori o direttori la pena va da uno a cinque anni. Le pene sono aumentate dalla metà a due terzi se il fatto è di particolare gravità o commesso in pericolo a bordo di nave o aeromobile. Se il colpevole cede alla prima intimazione la reclusione è fino a sei mesi (fino a un anno per i promotori). La condanna comporta in ogni caso la rimozione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.