Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 178
Accordo a fine di commettere rivolta o ammutinamento.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando quattro o più militari si accordano a fine di commettere alcuno dei reati di rivolta o ammutinamento preveduti dagli articoli precedenti, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il reato non è commesso, con la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla metà.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-178