Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo TERZOCapo II

Art. 178

Accordo a fine di commettere rivolta o ammutinamento.

In vigore dal 21 mag 1941
Quando quattro o più militari si accordano a fine di commettere alcuno dei reati di rivolta o ammutinamento preveduti dagli articoli precedenti, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il reato non è commesso, con la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla metà.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-178

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