Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 183
Manifestazioni e grida sediziose.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che pubblicamente compie manifestazioni sediziose o emette grida sediziose, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a un anno.
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