Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo III
Art. 186
Insubordinazione con violenza.
In vigore dal 18 dic 1985
Il militare che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.
Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 24 maggio 1979, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 30/5/1979, n. 147) ha dichiarato: - "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 186 primo comma del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole "tentato o""; - "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 186 primo comma, limitatamente alle parole " ancorche'... preterintenzionale""; - "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell'art 186 secondo comma del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole "la pena di morte con degradazione, se il superiore e' un ufficiale, e".
- La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 maggio 1982, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 2/6/1982, n. 150) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 186 ultimo comma c.p.m.p. limitatamente alle parole "con la reclusione militare non inferiore a cinque anni se il superiore e' un ufficiale e con la stessa pena da tre a dodici anni se il superiore non e' un ufficiale"" e "in applicazione dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 186 secondo comma c.p.m.p. limitatamente alle parole "e la reclusione da sette a quindici anni, se il superiore non e' un ufficiale"".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-186