Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo TERZOCapo II

Art. 181

Casi di non punibilità.

In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi indicati nei tre articoli precedenti, non sono punibili: 1° coloro che recedono dall'accordo prima che sia commesso il reato per cui l'accordo è intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento; 2° coloro che impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del reato per cui l'accordo è intervenuto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-181

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