Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 181
Casi di non punibilità.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi indicati nei tre articoli precedenti, non sono punibili:
1° coloro che recedono dall'accordo prima che sia commesso il reato per cui l'accordo è intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento;
2° coloro che impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del reato per cui l'accordo è intervenuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-181