Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 177
Omesso rapporto.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, sebbene non presente ad alcuno dei fatti enunciati negli , omette di farne rapporto ai superiori appena ne abbia avuto notizia, è punito con la reclusione militare fino a un anno.
Se il colpevole è un ufficiale, la reclusione militare è da uno a due anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-177